CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE
1. RUOLO DI MANDATARIA CON RAPPRESENTANZA DELLA AGENZIA DI VIAGGI - La ditta individuale Meloni Laura, con sede a San Quirico d’Orcia (SI), p.iva 01366130522, esercita attività di agenzia di viaggi e tour operator nella provincia di Siena, sotto l’insegna “Tempo di Viaggi” (i recapiti sono: tel. 0577-899094; fax 0577-627064; e-mail tempodiviaggi@yahoo.it; p.e.c. tempodiviaggi@webpec.it), e, con riferimento alla conclusione dei contratti in oggetto agisce come mandataria con potere di rappresentanza.
2. LOCATORE - I contratti di locazione sono conclusi dalla agenzia di viaggi in nome e per conto della persona avente, di volta in volta, la disponibilità dell’immobile scelto (in quanto proprietario o titolare di altro diritto idoneo ad attribuirgli la disponibilità giuridica e materiale dell’immobile stesso) che dunque assume, in via esclusiva, la veste di locatore ad ogni effetto di legge.
3. IMMOBILI - Gli immobili sono assolutamente diversi fra loro, non riconducibili ad un unico ed identico standard. Le particolari caratteristiche/qualità/dotazioni di ogni singolo immobile sono descritte nella relativa scheda pubblicata sul sito web. Il locatore è il solo responsabile per eventuali difformità tra le qualità/caratteristiche/dotazioni pubblicizzate/attese e quelle effettivamente riscontrate.
4. CONDIZIONI SPECIALI DI LOCAZIONE – Stante la diversità degli immobili e la loro appartenenza a proprietari diversi, per ognuno di essi valgono le specifiche condizioni di locazione indicate nella relativa scheda pubblicata sul sito web.
5. PREZZO – Salvo diversa e specifica pattuizione, il prezzo indicato include i consumi di acqua, luce, gas, per l’intero periodo e le spese di pulizia iniziale e finale.
6. INIZIO/FINE LOCAZIONE - Se non è diversamente pattuito, l’orario di inizio della locazione è alle 10,00, mentre quello di fine locazione è alle 17,00.
7. ACCOGLIENZA - L’accoglienza all’arrivo è interamente a cura e responsabilità del locatore, e, salvo diversa pattuizione, all'arrivo è consegnato un solo mazzo di chiavi dell’immobile.
8. PULIZIA - La pulizia dell’immobile prima e dopo il periodo di locazione è interamente a cura e responsabilità del locatore.
9. DEPOSITO CAUZIONALE - Al momento dell’arrivo il locatore potrà chiedere il versamento di un deposito cauzionale in contanti comunque non superiore a 1/5 del prezzo complessivo specificamente pattuito per ogni locazione. In tal caso, qualora prima della partenza il locatore riscontri dei danni all’immobile, avrà diritto di trattenere la somma versata come deposito fino alla concorrenza dell’ammontare stimato dei danni.
10. PERSONE E ANIMALI AMMESSI - L’ingresso nell’immobile è consentito solo ad un numero di persone corrispondente a quello preventivamente indicato ed espressamente ammesso. L’ingresso è consentito solo agli animali previamente indicati ed ammessi. In entrambi i casi, salvo diversa e specifica pattuizione.
11. ACCESSO – Durante il periodo di locazione i proprietari delle ville conservano il diritto di accedervi, personalmente e/o con persone dagli stessi incaricati, per ragioni di manutenzione, sia pur assicurando il minor disturbo possibile.
12. RECESSO – E’ possibile recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, senza tuttavia diritto al rimborso degli importi eventualmente già versati a qualunque titolo.
13. CONVENZIONE DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO – Ad ogni controversia in cui fosse prospettata una qualsivoglia responsabilità della agenzia mandataria in occasione della conclusione dei contratti di locazione in oggetto si applicherà la legge italiana, e sarà competente il Tribunale di Siena. Le parti, inoltre, fin d’ora si obbligano ad esperire in via preliminare un tentativo di mediazione presso un organismo accreditato presso il Ministero di Giustizia. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione della controversia, la medesima sarà risolta da un arbitro unico nominato di comune accordo, oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Siena. L’arbitrato si svolgerà nel rispetto delle norme di cui al libro quarto titolo VIII del codice di procedura civile, e sarà deciso secondo diritto.
(sottoscrizione)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile si approvano specificamente e per iscritto le seguenti clausole:
12 - RECESSO – E’ possibile recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, senza tuttavia diritto al rimborso degli importi eventualmente già versati a qualunque titolo.
(sottoscrizione)
13 - CONVENZIONE DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO – Ad ogni controversia in cui sarà prospettata una qualsivoglia responsabilità della agenzia mandataria in occasione della conclusione dei contratti di locazione in oggetto si applicherà la legge italiana, e sarà competente il Tribunale di Siena. Le parti, inoltre, fin d’ora si obbligano ad esperire in via preliminare un tentativo di mediazione presso un organismo accreditato presso il Ministero di Giustizia. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione della controversia, la medesima sarà risolta da un arbitro unico nominato di comune accordo, oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Siena. L’arbitrato si svolgerà nel rispetto delle norme di cui al libro quarto titolo VIII del codice di procedura civile, e sarà deciso secondo diritto.
(sottoscrizione)